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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.028.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2008  [ apri ]
49.028.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Riallocazione di fondi).

1. Le somme, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università

e Ricerca definiscono un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie, disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al «progetto Fondo di garanzia per le PMI» con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, non ancora programmate.

Il Governo