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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.64.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2008  [ apri ]
2.64.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
15-bis. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15-ter. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;
b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie.
c) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione; previsione di agevolazioni tributarie volte a favorire gli interventi di innovazione condominiale finalizzati a migliorare ed agevolare l'allacciamento delle abitazioni alle reti avanzate di comunicazione elettronica.
d) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;
e) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
f) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui alla lettera a) e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
g) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante, gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

15-quater. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
15-quiquies. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
15-sexies. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il Governo
Dis.1.012.