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Legislatura XVI

Proposta emendativa 81.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2008  [ apri ]
81.8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, in attuazione dell'articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal maggior gettito derivante dall'attuazione del comma 1, una quota è destinata per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL) per i soli cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata, nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa di cui al comma 1-bis.