Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time).
1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego.