Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2006 previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002, si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».