Aggiungere il seguente comma 2:
In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.