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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2008  [ apri ]
3.6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, la valutazione delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente all'allestimento di aree espositive può essere effettuata applicando i seguenti coefficienti:
a) primo anno 100 per cento del costo;
b) secondo anno, 80 per cento del costo;
c) terzo anno, 60 per cento del costo;
d) quarto anno 20 per cento del costo;
e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.

7-ter. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 7-bis devono indicare, in apposita sezione dell'inventano redatto ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero del prospetto di cui al 2o comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 maggio 1989 n. 2148, le consistenze dei beni destinati ad allestimento di aree espositive, raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e suddivisi per anno di formazione, con l'indicazione del costo originario, della percentuale di valutazione applicata e del valore attribuito in bilancio».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.