Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 66, al comma 7, all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: sono escluse dalle precedenti disposizioni le università, le quali possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
al medesimo articolo sopprimere il comma 13;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».