Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 66, sopprimere il comma 13.
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».