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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2008  [ apri ]
2.20.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
L'Operatore della Comunicazione nell'esecuzione dell'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale nelle aree popolate a fallimento di mercato è esentato da ogni onere, tributo ed indennizzo. L'Operatore della Comunicazione nelle aree popolate non a fallimento di mercato, qualora l'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti, senza che ciò possa cagionare alcun ritardo all'esecuzione dei lavori, concorda con la proprietà un equo indennizzo che in caso di dissenso è determinato dall'UTE, Ufficio Tecnico Erariale entro un tempo massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta di una delle Parti e da queste accettato. L'Operatore della Comunicazione che realizza mediante la dichiarazione di inizio attività l'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale, qualora riutilizzi infrastrutture esistenti usufruisce della riduzione dei tempi amministrativi di silenzio assenso a quindici giorni.