Dopo il comma, 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.