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Legislatura XVI

Proposta emendativa 60.20. in Assemblea riferita al C. 1386-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/07/2008  [ apri ]
60.20.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 dellalegge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio, al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generate della Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto dl quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario ai fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti dl cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nei corso dell'esame parlamentare, le rimodulazione proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nei rispetto del limiti di cui al comma 3.
6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organica delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziaria delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

ex 60. 9.