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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.01. in Assemblea riferita al C. 1386-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/07/2008  [ apri ]
41.01.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Comunicazioni Imprese di Assicurazione - INPS). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, é tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.

ex 41. 01.