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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1366

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2008  [ apri ]
7-bis.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività straordinarie per il controllo del territorio).

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in servizio presso enti e reparti delle Forze Armate. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano di impiego del personale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Alla conclusione del semestre di attività il Ministro dell'Interno trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui costi e sui risultati del piano di impiego di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.