Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»