Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura antirabbocco in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che tale dispositivo sia alterato e devono essere etichettati conformemente alla normativa vigente.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.