Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.