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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1281

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2012  [ apri ]
14.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.