Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio oli di oliva vergini non etichettati in conformità allo disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.