Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.