Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 6;
b) al comma 7, lettera a), sostituire le parole dei commi 6 e 8» con le seguenti: «del comma 8»;
c) al comma 7, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
L'articolo 1, comma 33, capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito con il seguente:
5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa».