Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3.
1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.