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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
3.2.
inammissibile

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.