Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.