Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.