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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
2.10.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.