Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetti di cui ai commi precedenti, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.