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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
1.37.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis
. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ripartisce ed accredita ai comuni e alle Regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

1.37.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.