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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
1.18.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempli la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, dei mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4-bis. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.