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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.
Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa deposti e prestiti.