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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
3.6.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»

3.6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella convenzione di cui al comma 1, le singole banche devono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto dal presente articolo.