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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
2.28.
(inammissibile a partire dalla lettera e-bis) della parte consequenziale)

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, e le parole:, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: «pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede» con le seguenti: «pari, per l'anno 2008, a 2.669 milioni di euro che aumentano a 2.884,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.331,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:»
b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:
1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;
c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis, All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata, totalmente o in misura prevalente, la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma l, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole 15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
12-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»;è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

12-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
12-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.