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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
2.11.
inammissibile

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratrici dipendenti, rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, dei regolamento (CE) n. 2204/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008 e 2009, un credito d'imposta d'importo pari rispettivamente a euro 500 per l'anno 2008 e a euro 300 per l'anno 2009, per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono aggiuntivi, sempre nei limiti del citato regolamento (CE) n. 2204/2002, a quello previsto dall'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per quanto compatibili, per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 540 al 546 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.