Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.