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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2008  [ apri ]
1.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.