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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
1.21.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dai comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.