Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dei pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.