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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
1.17.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dei pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.