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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2008  [ apri ]
3.7.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. Tale modello viene così definito: l'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario dei mutuo il tasso finito risultante della media arimetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + spread attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un Conto di Finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi di rinegoziazione che gli Istituti di Credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.