Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, le banche e gli intermediari finanziari possono adottare, previa adeguata informazione alla clientela, condizioni migliorative di rinegoziazione dei mutui rispetto a quelle contenute nella convenzione di cui al comma 1.