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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2008  [ apri ]
3.16.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
b) al medesimo articolo, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d)
quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente».