Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.