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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2008  [ apri ]
1.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagato per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagato.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.