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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1185

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2008  [ apri ]
1.06.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.