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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.4. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
3.4.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.