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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.17. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
3.17.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12 mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo di solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1o gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali rate insolute e interessi di mora successivial 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.