Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al primo periodo possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.