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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.11. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
3.11.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.