Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.