stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
2.10.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1oluglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
commi da 1 a 4 con le seguenti: commi 1 e 2
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.