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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.308. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
1.308.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.