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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.301. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
1.301.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. L'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 costituisce titolo per:
a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.