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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
1.13.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme sono rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4.